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Congedi parentali straordinari per Covid-19: chi può richiederli e come si fa

Il congedo Covid-19 è un'estensione del congedo parentale ordinario (meglio conosciuto come “maternità facoltativa”) e consiste in un permesso retribuito per un massimo di 30 giorni da utilizzare nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

Il congedo parentale straordinario è una misura a sostegno delle famiglie con figli al di sotto dei 16 anni introdotto al fine di aiutare i genitori durante l’emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole e degli asili.

Il congedo Covid-19 è un’estensione del congedo parentale ordinario (meglio conosciuto come “maternità facoltativa”) e consiste in un permesso retribuito per un massimo di 30 giorni da utilizzare nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

Soggetti che possono richiederlo

Il congedo parentale straordinario spetta ai genitori con figli fino ai 16 anni e prevede la possibilità di usufruire di 30 giorni, anche in modo non continuativo, per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono richiederlo entrambi i genitori, ma non potranno usufruirne contemporaneamente per le stesse giornate.

Indennità prevista (e anticipata dal datore di lavoro).

Per i genitori di figli fino a 12 anni con questo congedo viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Chi ha figli di età compresa tra 12 e 16 anni può richiedere il congedo parentale straordinario, ma per questa categoria non è prevista indennità; i giorni di congedo non verranno tuttavia scalati dalle ferie, ma non sarà riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Modalità di richiesta

Per richiedere il congedo parentale straordinario è necessario, per quanto riguarda i dipendenti di aziende private e gli autonomi, collegarsi sul sito dell’INPS e inoltrare il modulo di domanda del congedo parentale per via telematica.

Incompatibilità con altre misure

Il congedo parentale straordinario può essere incompatibile alle altre misure.

Nello specifico il congedo Covid-19 non è compatibile con:

bonus per i servizi di baby-sitting;

ammortizzatori sociali percepiti dall’altro genitore (es. cassa integrazione e assegno ordinario), l’incompatibilità opera solo per i giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata;
congedo parentale ordinario e permessi per allattamento per stessi giorni del congedo parentale usufruiti per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore;

sussidio di disoccupazione.

La compatibilità con il congedo parentale straordinario si applica invece ad altre misure come ad esempio la maternità, la malattia, il lavoro in smart working, il lavoro part time e le ferie.

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