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Bonus vacanze per famiglie: chi ne ha diritto, a quanto ammonta

Inserito nel decreto rilancio, ecco come vi si può accedere

Il Decreto Legge 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e denominato “Decreto Rilancio”, ha introdotto all’art. 176, per il solo periodo d’imposta 2020, il cosiddetto tax credit vacanze.

L’agevolazione è concessa ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

La misura dell’agevolazione decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare.

Infatti, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare composto da 3 o più soggetti; 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone; 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione è necessario che si verifichino alcune condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex articolo 2, D.lgs. 127/2015 in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell’agevolazione, il Decreto stabilisce che l’80% del credito è fruibile d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre il restante 20% può essere usufruito sotto forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano limiti alle compensazioni di cui all’articolo 34, L. 388/2000 e di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Le disposizioni attuative di tale novità saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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