Il Decreto leggel 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e denominato Decreto Rilancio, ha di fatto riscritto le scadenza del calendario fiscale, prolungando sospensioni già previste con i precedenti decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, oltre ad averne introdotte di nuove. Quelle che invece ad oggi non sono state prorogate sono le scadenze dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi che pertanto, se il legislatore non dovesse nuovamente intervenire, sarebbero da versare nei termini ordinari.
Andando con ordine, vediamo nello specifico cosa il Decreto ha disciplinato in termini di scadenze fiscali.
Vengono spostati al 16 settembre 2020 i seguenti versamenti:
a. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 02.03.2020 – 31.03.2020, già prorogati con l’art. 61 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), per i soggetti operanti in particolari settori ritenuti maggiormente danneggiati dall’emergenza in corso;
b. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 08.03.2020 – 31.03.2020, già prorogati con l’art. 62 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), per i soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
c. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 01.04.2020 – 31.05.2020, già prorogati con l’art. 18 del D.L. 23/2020 (Liquidità), per i soggetti che hanno subito un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33% rispetto ai medesimi periodi dell’anno precedente, o superiore al 50% in casi di soggetti di più rilevante dimensione.
Novità finalmente introdotta dal legislatore ed inspiegabilmente mai presa in considerazione fino ad ora, è la sospensione dei versamenti dovuti a seguito della ricezione di avvisi bonari.
L’art. 144 del Decreto Rilancio prevede infatti che sono da ritenersi tempestivi gli importi scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 18 maggio 2020 se versati entro il 16 settembre 2020. La norma stabilisce inoltre la possibilità di versare anche gli importi in scadenza nel periodo 19 maggio – 31 maggio 2020 entro il giorno 16 settembre 2020. Sarà possibile versare il dovuto in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo.
Per quanto riguarda avvisi di accertamento con adesione, accordi conciliativi e di mediazione, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione a seguito di omesso o carente versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazione, l’art. 149 del Decreto Rilancio prevedere la proroga dei versamenti al 16 settembre 2020, con la possibilità sempre di versare in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.
La proroga al 16 settembre, con la stessa modalità di versamento, trova applicazione anche in ambito di definizioni agevolate dei PVC e degli avvisi di accertamento, oltre che per la definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.
Ulteriore proroga riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione che, con l’art. 18 del Decreto Cura Italia, erano inizialmente stati prorogati al 31 maggio 2020. L’art. 154 del Decreto Rilancio fissa ora quale nuovo termine il giorno 30 settembre 2020 per il versamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione e scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020.
commenta