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L'ordinanza di gori

Bergamo: i dehors senza canone, in cambio più sicurezza fotogallery

In città agevolazioni per l'ampliamento e la creazione di spazi di ristorazione all'aperto

Hanno riaperto oggi, lunedì 18 maggio, i bar e i ristoranti in città, come previsto dal Decreto Rilancio pubblicato nelle scorse ore sulla Gazzetta Ufficiale. Viste le prescrizioni di sicurezza a cui dovranno adeguarsi, che inevitabilmente comporteranno una riduzione della capienza dei locali e problemi di sostenibilità economica delle attività, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha firmato domenica un’ordinanza – con validità immediata – che agevola l’ampliamento dei dehor esistenti e la creazione di nuovi di spazi di ristorazione e di somministrazione all’aperto.

“L’obbligo di assicurare almeno 1 metro di distanziamento tra i clienti, nonché il divieto di far entrare nei locali più persone di quanti siano i posti a sedere disponibili – spiega il sindaco – comporteranno un sacrificio per gli operatori di questo settore. Per questo, in coerenza con l’ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale e con le previsioni del Decreto Rilancio varato dal Governo, abbiamo deciso di esentarli dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, di facilitare l’ampliamento delle superfici esterne già oggi occupate da tavoli e sedie e di dare la possibilità di creare nuovi dehors su piazze, spazi pedonali e aree verdi. In cambio, chiederemo loro un impegno aggiuntivo per la sicurezza sanitaria dei loro clienti: per evitare assembramenti e rischi di contagio potranno offrire solo servizi al tavolo e la prenotazione, ‘consigliata’ dal Decreto del Governo, sarà in questo caso obbligatoria (per i bar tra le 12.00 e le 14.00 e dopo le 18.00), mentre il distanziamento minimo tra i clienti, nel caso si trovino seduti affiancati a tavoli diversi, salirà a 1,50 metri. Vogliamo poi porre una particolare attenzione al decoro e arricchire col verde questi nuovi spazi. Per questo abbiamo allegato all’ordinanza delle specifiche Linee Guida messe a punto con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti e dei Maestri del Paesaggio. Infine, con una prossima delibera di giunta, individueremo altre zone – strade da pedonalizzare, piazze o parchi -da adibire in via sperimentale all’attività di somministrazione. Nei prossimi mesi avremo così una città sicura, ma viva e più bella, con un nuovo uso degli spazi aperti.”

Ecco, nel dettaglio, i contenuti dell’ordinanza:

1. prevedere che tavoli e sedie possano essere collocati anche in corrispondenza della facciata di altre attività, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;

2. consentire, per la collocazione di tavoli e sedie, l’utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell’attività. Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l’attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamento pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;

3. consentire la collocazione di tavoli e sedie in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale;

4. stabilire che nelle aree destinate a dehors venga prevista, qualora risulti compatibile con la dimensione del nuovo spazio occupato, la presenza di verde con funzioni non perimetrali;

5. prevedere, al fine di rispettare il divieto di assembramenti in attesa, che sia applicata, da parte dei gestori dei ristoranti nonché dei bar che offrono consumazioni prolungate al tavolo dalle 12 alle 14 e dalle 18 in avanti, la prenotazione obbligatoria; la prenotazione potrà essere eventualmente effettuata anche in presenza, fermo l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi – indicato nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative “ del 16 maggio 2020 – di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.

6. prevedere che il distanziamento fra i clienti sia pari ad almeno 1 metro.Peri clienti che si trovino seduti l’uno accanto all’altro a tavoli diversi il distanziamento dovrà essere di 1,5 metri. Tale distanza potrà essere ridotta a 1 metro solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;

7. di dare atto che le previsioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 si applicano alle concessioni di suolo pubblico già rilasciate e a quelle che verranno rilasciate dopo l’adozione della presente ordinanza ed in relazione a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che beneficeranno dell’esenzione del pagamento del Canone di occupazione di suolo e aree pubbliche in virtù di norme di legge di provvedimenti comunale da adottare

8. destinare a dehors aree che l’amministrazione individuerà, non attigue alle attività di somministrazione e dedicate al consumo sul posto dei prodotti acquistati, con obbligo per i gestori singoli o associati che facciano richiesta di occupazione di provvedere a ricevere la prenotazione, ad esercitare la vigilanza nonché la pulizia e la sanificazione dei luoghi in concessione;

9. prevedere che tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, debbano essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al temine del periodo di occupazione;

10. dare atto che non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada;

11. dare, altresì, atto che la valutazione sull’opportunità di utilizzare spazi pubblici (e in quale misura) verrà determinata dal Servizio commercio, suolo pubblico ed eventi, il quale rilascerà specifica autorizzazione sulla base della presentazione del modulo semplificato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo e sulla base dei seguenti criteri di massima:

– valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta;

– valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ad altre attività che si svolgono nell’area di riferimento;

– valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità;

– valutazione del decoro delle strutture con riferimento all’area circostante, sulla base delle linee guida allegate alla presente ordinanza;

12. dare atto che con deliberazione della giunta comunale verranno individuate in via sperimentale, zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all’attività di somministrazione, secondo criteri definiti della stessa deliberazione;

13. che le istanze di concessione di occupazione delle aree interessate dalla presente ordinanza siano presentate, in attuazione delle previsioni dell’articolo 187 bis, del D.L. “Rilancio Italia” e sulla base del modulo e delle linee guida allegate alla presente ordinanza quale parte integrante sostanziale.

Infine:

– in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l’installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Le strutture non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti.

– Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

– Nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) l’installazione di dehors in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

Ordinanza spazi aperti dehors

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