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Emergenza Coronavirus: sospesi i termini delle agevolazioni sulla prima casa

Trattandosi di una sospensione, il conteggio dei periodi previsti dalla normativa ante sospensione, riprenderà a decorrere dal 1.1.2021 considerando quanto già trascorso alla data del 23 febbraio 2020.

Con la circolare 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel DL 23/2020 cosiddetto “Decreto Liquidità”.

Tra le varie disposizioni il decreto ha previsto la sospensione per il periodo dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020 della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni “prima casa”.

Come specificato dall’Agenzia, considerate le difficoltà che hanno investito il settore immobiliare soprattutto con riferimento alla conclusione delle compravendite immobiliari a seguito dell’emergenza COVID-19, la disposizione ha l’obiettivo di impedire la decadenza dalle già menzionate agevolazioni. In particolare, i termini che riprenderanno a decorrere dall’1.1.2021 sono i seguenti:

il periodo di 18 mesi a decorrere dall’acquisto dell’immobile entro i quali il contribuente, che ha acquistato la prima casa, deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di acquisto;

il termine di 1 anno a decorrere dalla cessione dell’immobile entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria prima casa acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);

il termine di 1 anno a decorrere dall’acquisto della nuova prima casa con le relative agevolazioni entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle agevolazioni.

L’agenzia delle entrate ha inoltre confermato che la sospensione riguarda anche il termine di 1 anno a decorrere dalla vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.

Trattandosi di una sospensione, il conteggio dei periodi previsti dalla normativa ante sospensione, riprenderà a decorrere dal 1.1.2021 considerando quanto già trascorso alla data del 23 febbraio 2020.

Si segnala inoltre che, nella citata Circolare n. 9/E, l’Agenzia chiarisce che la sospensione non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in caso cessione dell’immobile prima della decorrenza di 5 anni di cui al comma 4 della citata Nota II-bis. Questo perché, in caso contrario si “arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita”.

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