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Consegne a domicilio, Ascom: “Restano consentire nonostante la sentenza del Tar”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Ascom Bergamo relativo alle consegne a domicilio, dopo la sentenza del Tar di ieri, giovedì 23 aprile

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Ascom Bergamo relativo alle consegne a domicilio, dopo la sentenza del Tar di ieri, giovedì 23 aprile.

Nonostante la sentenza del Tar di Regione Lombardia emanata ieri sera, 23 aprile, le consegna a domicilio anche di beni diversi da quelli alimentari o di prima necessità rimane possibile. Il provvedimento non produce alcun effetto sul piano pratico.

La Regione Lombardia con l’Ordinanza 528 dell’11 aprile non ha infatti ampliato ma ha chiarito la possibilità, per la prima volta, della consegna a domicilio generalizzata di tutte le merceologie, come risulta dai chiarimenti che già da alcune settimane sono riportati sul sito ufficiale del Governo. che dice che “i negozi e gli altri esercizi commerciali al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020). È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici” ( cfr http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa).

Di fatto, resta il via libera agli ordinativi di merce sia per telefono che online, avendo ovviamente cura di rispettare i requisiti previsti per il confezionamento ed il trasporto delle merci e comunque le vigenti disposizioni sul distanziamento delle persone e dell’utilizzo dei sistemi individuali di protezione, a tutela dei lavoratori che provvedono alle consegne.

Rimane infine confermato che nel corso dell’emergenza sanitaria la consegna a domicilio non richiede alcun titolo di legittimazione aggiuntiva quali SCIA o autorizzazioni particolari, in quanto considerata attività accessoria all’attività principale dell’operatore commerciale.

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