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Le faq

Coronavirus e lavoro: i dubbi, le domande e le risposte

I quesiti più frequenti relativi alle disposizioni legate al Coronavirus negli ambienti di lavoro: dall'accesso al comportamento, fino alla malattia e alle tutele.

Domande e risposte più frequenti sul Coronavirus, legate al mondo del lavoro (*fonti Salute.gov.it, Inail, Assolombarda, Cgil Lombardia)

Cosa dispone, in tema lavoro, il DPCM del 10 aprile?

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali e l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico.

Per le attività che hanno già provveduto, come previsto dalle disposizioni emanate finora, non è necessario reiterare la comunicazione al Prefetto.

Inoltre sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è richiesta la comunicazione al Prefetto se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Inoltre, per le attività sospese – ferma restando la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile – è consentito, previa comunicazione al Prefetto:

– l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;

– la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Lo dice l’art.1 del DCPM 11 marzo 2020, lo dice il D. Lgs 81/08: in tutte le attività produttive e professionali vanno adottate misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la salute dei prestatori di lavoro.

Il datore di lavoro deve:

– Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi confrontandosi con i RLS e coinvolgendo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in ordine alla predisposizione di misure anche urgenti e, eventualmente, il medico competente per quanto riguarda pareri di natura scientifica, adottando tutte le misure di informazione e di sicurezza necessarie per garantire l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti in relazione al rischio biologico da Coronavirus;

– Ricorrere al massimo utilizzo del lavoro agile;

– Incentivare ferie, permessi e strumenti contrattazione collettiva;

– Sospendere le attività nei reparti non indispensabili alla produzione;

– Attuare protocolli sicurezza anti-contagio, con la valutazione preventiva del rischio da parte di Datore di Lavoro con RSPP, Medico Competente, e PREVIA consultazione del RLS.

L’adozione di misure di prevenzione sono un obbligo a carico del datore di lavoro che deve adottare preventivamente misure tecnico-organizzative, con limitazione di spostamenti nei siti e di accesso a spazi comuni, anche tramite barriere fisiche o turnazioni, oltre alla fornitura di tutti i sistemi per la sanificazione di mani e superfici; attuare protocolli anti contagio per la sicurezza e, ove non fosse possibile rispettare la distanza di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei strumenti di protezione individuale (mascherine certificate FFP2-FFP3, in rapporto anche alle specifiche lavorazioni, protezioni facciali, guanti monouso se previsti); sanificare gli ambienti e le singole postazioni di lavoro, gli spogliatoi o le mense se ne è consentita l’apertura e la fruizione.

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Quali sono le indicazioni per i lavoratori?

L’obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.

L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Fornitori e visitatori possono accedere all’azienda?

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

La mascherina è obbligatoria?

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Come ci si deve comportare negli spazi comuni?

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Sono consentiti spostamenti interni all’azienda?

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una deguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Come si gestisce un caso di Coronavirus in azienda?

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.

Cosa bisogna fare al termine dell’isolamento fiduciario per rientrare al lavoro?

Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento. Non sono necessarie certificazioni aggiuntive.
Può essere effettuata una valutazione da parte del medico competente qualora il datore di lavoro lo ritenesse opportuno.

L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio?

Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus.

Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo Coronavirus?

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?

Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.

Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti?

Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.

La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?

Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?

Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.

Chi tutela la quarantena?

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.

In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture dell’Inail?

In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai soggetti tutelati.

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