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Le spiegazioni

Coronavirus, quali ammortizzatori sociali per i lavoratori? Come accedere e requisiti

La Cisl di Bergamo fa chiarezza sugli strumenti di tutela dei lavoratori.

Gli ammortizzatori sociali al tempo del Coronavirus: sulla tutela dei lavoratori a rischio nel periodo dell’epidemia, la confusione è parecchia, e i continui cambiamenti messi in atto dal Governo in questi giorni non aiutano a rendere chiara la situazione.

Eppure, la rete di protezione dei dipendenti di ogni ordine, grado e impiego è particolarmente ramificata e attiva, con assolute certezze, ad oggi presenti, utili ai lavoratori e al territorio bergamasco.

FSBA (fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato)

Per le imprese artigiane (di qualsiasi dimensione) che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai è possibile accedere al FSBA. Con apposito accordo nazionale tra le parti, sottoscritto il 26 Febbraio 2020, e stata condivisa una ulteriore prestazione di sospensione dal lavoro, con causale “COVID 19 – CORONAVIRUS” . L’attivazione della prestazione (sospensione attività lavorativa) FSBA COVID-19 CORONAVIRUS è possibile a partire dal 26 febbraio, attraverso la stipula di uno specifico verbale di accordo sottoscritto con il Rappresentati sindacali di bacino di Cgil, Cisl e Uil, titolati alla firma.

Le caratteristiche per potere accedere alla prestazione COVID-19 CORONAVIRUS sono le seguenti: calo di attività lavorativa subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26 febbraio al 31marzo con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto anche successivamente rispetto alla data d’inizio della sospensione. Il singolo verbale non può prevedere una durata di sospensione superiore ad un mese di calendario.

Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti , purché assunti in data antecedente al 26 febbraio di quest’anno. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26 febbraio.

L’intervento sarà sottoposto a monitoraggio da parte di FSBA per accertarne la reale necessità e monitorare la sua sostenibilità economica . Ai lavoratori aspetta il riconoscimento di una indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72.

“Per quanto riguarda La Bilateralità Artigiana con il proprio fondo – dice Danilo Mazzola, segretario CISL Bergamo – ha agito in modo celere all’emergenza, questo ha permesso già a diverse aziende e a lavoratori di poter usufruire del provvedimento, in particolare nelle zone più colpite dall’emergenza, uno strumento paritetico importante che in questa fase si è dimostrato efficace”.

CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)

Pe le azienda Industriali è prevista la possibilità di utilizzo della cassa integrazione ordinaria per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti o per situazioni temporanee di mercato.

La stessa prevede un intervento di 52 settimane nel biennio mobile, e i singoli verbali di accordo, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, possono prevedere fino ad un massimo di 13 settimane consecutive. I beneficiari sono i lavoratori con contratto subordinato con anzianità superiore ai 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, importo che non può superare gli importi massimali mensili che l’INPS stabilisce annualmente, che per il 2020 sono stabiliti in 998,18 euro per retribuzioni mensili pari e inferiori a 2.159,48 euro mentre se superiori 1.199,72 euro.

FIS (fondo integrazione salariale)

Per le aziende non incluse nella normativa prevista per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per i quali non sono stati costituiti fondi bilaterali di solidarietà settoriali, è prevista la possibilità di richiedere la prestazione di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa attraverso il FIS (Fondo integrazione salariale).

Sono tenuti all’iscrizione al FIS tutti i datori di lavoro “non coperti” dai trattamenti ordinari e straordinari di cassa integrazione, o da fondi di solidarietà bilaterali, e che occupino mediamente più di 5 dipendenti.

I destinatari delle prestazioni sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con almeno 90 giorni di anzianità aziendale. Requisito che non può essere richiesto per eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili.

Le prestazioni erogate dal FIS sono due: l’Assegno di solidarietà ha come obbiettivo evitare in tutto o in parte licenziamenti collettivi. Per poterne accedere è necessario un accordo con le Organizzazioni Sindacali. L’intervento è mirato a una riduzione dell’orario di lavoro che non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, per massimo 12 mesi, e possono accedervi le aziende con più di 5 addetti; l’Assegno Ordinario, richiedibile dalle aziende con più di 15 dipendenti e viene concesso per sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normative in materia di integrazione salariale ordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendali . La durata massima di intervento è di 26 settimane nel biennio mobile. Anche in questo caso è prevista la consultazione sindacale. Entrambe le prestazioni riconoscono un integrazione salariale pari all’80% delle retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore.

“Per quanto riguarda l’assegno ordinario previsto dal FIS, vista l’emergenza in atto – dice Danilo Mazzola, segretario CISL Bergamo -, la richiesta che Cgil, Cisl e Uil hanno formulato al governo è di prevederne l’accesso anche alle aziende con più di 5 dipendenti, requisito necessario per poter coprire una platea di lavoratori che resterebbero scoperti anche dalla cassa in deroga”.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Per queste tre regioni, con apposito decreto del 2 marzo 2020, il governo ha previsto la possibilità di riconoscere alla aziende con meno di 6 dipendenti, del settore privato compreso quello agricolo, (fuori dalla zona rossa) la concessione di ammortizzatori sociali in deroga.

La concessione e pari a un mese di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a decorrere dal 23 febbraio 2020 e in costanza di rapporto di lavoro, è prevista per le aziende che abbiano unità produttive situate nei territori “critici” e per quelli che non hanno sede o unità produttive nelle tre regioni, ma hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati negli stessi, e che risultino alle dipendenze dal 23 febbraio 2020. Risorse messe a disposizione pari a 135 milioni di euro per la sola Lombardia.

“Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, Cgil Cisl Uil ritengono insufficienti le risorse messe a disposizioni e troppo breve il periodo di sospensione prevista (30 giorni) che va invece portato, come per la zona rossa, a tre mesi. Importante sarà capire quante risorse ed interventi il governo stanzierà in un apposito decreto, che dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni, anche a sostegno delle attività commerciali e del terziario, le più provate dall’emergenza in atto. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono le tre regioni italiane che costituiscono il 40% del PIL e più del 50% dell’Export nazionale – conclude il segretario CISL -: le ricadute se non adeguatamente fronteggiate saranno pesanti per tutto il sistema economico nazionale. È inoltre opportuno che i lavoratori, interessati da sospensioni dal lavoro, verifichino le possibilità previste dalle norme e dalla bilateralità presso le strutture sindacali”.

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