• Abbonati

Fisco Facile

Fisco facile

Facciamo chiarezza sulle spese detraibili: l’elenco di quelle che devono essere tracciabili

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri metodi di pagamento “tracciabili”: carte di credito, di debito e prepagate o assegni bancari e circolari.

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri metodi di pagamento “tracciabili”: carte di credito, di debito e prepagate o assegni bancari e circolari.

Per poter detrarre la spesa devono quindi essere pagate con strumenti diversi dai contanti:

– le spese veterinarie;

– le spese funebri;

– le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica;

– i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza;

– le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale, artistico e dello spettacolo e di società e associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale;

– le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;

– le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”;

– le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti;

– le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

– le spese per asili nido.

La disposizione non si applica agli oneri sostenuti per:

– l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti “tracciabili”, ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di sana e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi).

Nonostante siano obbligati ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012, talvolta i medici non sono moniti di POS.

Per ovviare ad inconvenienti di questo tipo, il Ministero sta valutando di rinviare l’obbligo di 90 giorni con il cosiddetto decreto Milleproroghe di prossima approvazione.

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto un’ulteriore limitazione agli oneri detraibili prevedendo che essi spettano interamente solo se il reddito complessivo non supera l’importo di euro 120.000. Oltre tale soglia la detrazione è parametrata al reddito, fino al limite di euro 240.000, oltre il quale nessuna detrazione è riconosciuta.

Rientrano tra gli oneri parametrati al reddito, oltre alle detrazioni del 19% (che sono quelle già elencate), anche quelle del 26% o della detrazione forfetaria, tra cui:

– i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale;

– le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato;

– le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);

– i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo;
– gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico;
– i canoni, gli interessi ed il prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing;
– le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti con detrazione forfetaria di 1.000 euro.
Le spese escluse da tale ulteriore limitazione sono:

– gli interessi passivi su mutui agrari e gli interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione
principale e/o per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;

– le spese sanitarie.

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
Più informazioni
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI