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Esenzione del canone per la tv, per la richiesta pochi giorni ancora: come fare

Il modello per la richiesta è reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alle “Agevolazioni” per il “Canone TV”

Come noto la legge di Stabilità 2016 ha previsto che il canone RAI venga addebitato nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione di residenza.

L’addebito avviene quindi in modalità automatica e l’eventuale richiesta di esenzione è valida solo per l’anno in corso. Qualora sussistano i requisiti per richiedere l’esonero dell’addebito, la richiesta deve essere quindi ripresentata ogni anno.

Entro venerdì 31 gennaio, pertanto, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che vogliono evitare l’addebito del canone televisivo in bolletta devono inviare la comunicazione, in modalità telematica, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, direttamente o tramite intermediario, o tramite plico raccomandato.

Con l’apposito modello, reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alle “Agevolazioni” per il “Canone TV”, il contribuente potrà presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare, sotto la propria responsabilità, che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a lui intestata è presente una Tv propria o di un familiare.

Con lo stesso modello, inoltre, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica possono certificare che non detengono un altro apparecchio Tv, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre il termine del 31 gennaio ed entro il 30 giugno 2020 esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (ossia luglio-dicembre 2020).

La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchi che consenta la ricezione di programmi televisivi.

In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti non già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere trasmesso, direttamente o tramite intermediario abilitato, con modalità telematica attraverso una specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere spedito a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato.

Nei casi in cui il canone si dovuto ma non sia possibile l’addebito diretto in bolletta, si ricorda che il giorno di scadenza è sempre venerdì 31 gennaio. Entro tale data si dovrà provvedere al versamento del canone annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro) tramite modello F24 con modalità telematiche indicando il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

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