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Congedo maternità: le novità e i divieti per le donne incinte

I documenti sanitari necessari per fruire del congedo con tali modalità, devono essere consegnati alla Sede competente, in originale e in busta chiusa con la dicitura "contiene dati sensibili".

Dal 1° gennaio 2019, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità, che prevedono l’astensione dal lavoro due mesi prima del parto e tre mesi dopo, alla lavoratrice è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria, esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo.

L’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53 – Testo unico maternità e paternità), sancisce il divieto di adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) se il parto avviene oltre tale data, per il periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta: tali giorni si aggiungono al congedo di maternità dopo il parto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001, è possibile usufruire dello strumento della flessibilità del congedo di maternità, che prevede, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il
medico specialista del SSN e il medico competente, attestino che tale opzione non nuoce alla salute della gestante e del nascituro.

In aggiunta, ai sensi dell’art. 16 comma 1.1 introdotto ex novo dall’art. 1, comma 485 della Legge n. 145/2018, dal 1° gennaio 2019, è riconosciuta alla lavoratrice la facoltà di astenersi dal lavoro
solo dopo il parto, nei cinque mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del SSN e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

A riguardo, l’Inps, con il messaggio n. 1736 del 6 maggio 2019, ha comunicato le prime indicazioni operative, in attesa dell’emanazione dell’apposita circolare e dell’aggiornamento dell’applicazione “Gestione Maternità”, precisando che è possibile esercitare l’opzione presentando domanda telematica di maternità, spuntando la specifica opzione.

La domanda va presentata prima dei due mesi precedenti la data prevista del parto e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

La presentazione può essere effettuata in via telematica, sul sito Inps, tramite patronato o contact center, indicando la specifica opzione.

I documenti sanitari necessari per fruire del congedo con tali modalità, devono essere consegnati alla Sede competente, in originale e in busta chiusa con la dicitura “contiene dati sensibili”.

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