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L'intervista

Reati bagatellari addio? Anche per effetto della nuova Legge sulla Legittima difesa

Antonio Nastasio, dirigente superiore in quiescenza, ex responsabile Lombardia esecuzione pena non detentiva.

“Oltre il carcere” è il convegno che martedì 7 maggio si svolgerà alla Casa Circondariale di Bergamo promosso dalla Camera Penale di Bergamo, sezione della Camera penale Lombardia Orientale.
Per l’occasione abbiamo intervistato Antonio Nastasio, dirigente superiore in quiescenza, ex responsabile Lombardia esecuzione pena non detentiva.
Oltre il Carcere_ pieghevole

Dottor Nastasio, addio a cosa?

“Ai reati bagattelari, termine attorno al quale si raggruppano tutti quei reati che appartengono alla sfera dei così detti reati di lievi entità e quindi “meritevoli” di particolare indulgenza in quanto considerati di scarso livello di pericolosità. Ma è su questa considerazione di lieve entità che mi soffermo, in quanto nella pratica corrispondono ad azioni criminose dove “se il commissore guadagna poco (lieve entità), certamente la vittima perde molto”. La recente legge del Senato, sulla legittima difesa, va a ”promuovere” i reati bagatellari a “atti socialmente pericolosi”, tale provvedimento revisiona drasticamente il sistema sanzionatorio con l’attuazione di pene detentive non carcerarie e/o di depenalizzazione e si basa, per essere considerato di lieve entità.Quello che metto in discussione non è tanto l’attività decarcerativa, che trovo giusta, ma è il concetto che regge la definizione di “scarso livello di pericolosità “e quali sono i parametri di riferimento per farli considerare scarsamente pericolosi. Nella pratica infatti risultano azioni criminose che recano danni forti alle vittime, basti pensare ai furti, truffe, accesso illegale nelle abitazioni o ai borseggi”.

Quindi siamo in presenza di una legge, che seppur nuova che non tutela le vittime?

“L’errore di questi anni è sempre stato quello di non considerare la vittima legata al danno subito (come esortava il giudice Galli ucciso dai terroristi a Milano) ma solo sull’entità materiale, nulla su quello affettivo/emotivo. Ci si è soffermati ad analizzare solo il valore economico del bene deturpato o rubato, nessuna attenzione invece, al grado di dolore e di perdita di godimento sul bene sottratto o violentato che quel reato arrecava alla vittima. In conclusione lo Stato appare come chi non punisce il reo ma ammonisce la vittima per la scarsa attenzione che pone verso se e i suoi beni”.

Ci spieghi meglio questa nuova Legge…

Il nuovo arriva con la recente normativa che va a ”promuovere” i reati bagatellari a “atti socialmente pericolosi”. In detta norma rimane fermo il concetto che “La difesa, salvo prova contraria, deve essere sempre considerata pienamente legittima”. Allo Stato spetta il compito di stabilire se l’esercizio della difesa non diventi una scusa per realizzare un’offesa immotivata”. Il provvedimento legislativo va a ribadire, in modo forte, che il domicilio privato è luogo inviolabile e non più terra di nessun ed accentua in tal senso i criteri la difesa, dando altra considerazione alla legittima difesa, con nuova interpretazione di eccesso di legittima difesa. Al giudice rimane il compito di stabilire se la reazione criminosa sia legittima e proporzionata all’offesa e se la difesa verso chi si introduce al proprio domicilio o altri luoghi pertinenti ad attività come quella commerciale, imprenditoriale o professionale, avvenga con violenza o minaccia e/o con l’uso di armi e di altri mezzi atti ad offendere, induca l’offeso a percepire detto comportamento come pericolo di minaccia e di aggressione. la difesa anche cruenta con armi non è punibile. L’eccesso di legittima difesa pure non è punibile se si è verificato in uno “stato di grave turbamento” causato dalla situazione di pericolo.

Parteciperà al convegno “Oltre il Carcere” sul tema della carcere e della funzione rieducativa della pena. Che cosa ne pensa?

Credo che per realizzare una esecuzione della pena, almeno per le pene brevi, che soddisfi pienamente la giustizia occorra:
1. Ridefinire gli spazi detentivi, liberando così posti in carcere, portando le detenzione per soggetti a basso indice di pericolosità, fuori del carcere, presso strutture egualmente contenitive, gestite dal privato sociale, dall’Ente Locale, con la presenza di Polizia Penitenziaria come corpo esterno. Qui potrebbero accedere i detenuti a limitato indice di pericolosità come coloro oggi ospiti nelle sezioni a sicurezza attenuata.
2. I luoghi maggiormente idonei appaiono tutte quelle strutture oggi in disuso come ex caserme, ex ospedali (ricordo che molti detenuti sono affetti da infermità e gli interventi in carcere difficoltosi e costosi) o settori delle carceri minorili oggi scarsamente occupate. Questi nuovi contenitori hanno un risparmio di spese di gestione oltre che offrire interventi sanitari, riabilitativi, risocializzanti, risarcitori, certamente più utili;
3. Attivazione di rapporti funzionali con il privato sociale, meno dispendioso della gestione diretta con un’offerta di servizio di aiuto immediata e snella come negli anni passati avvenne con le comunità per tossici-alcool dipendenti o di accoglienza.

Non si corre così il rischio di punire demandando al contesto sociale il compito di contenere l’autore del reato?

“Il discorso è che i nuovi reati portano a nuovi commissori e quindi ulteriori necessità di posti in carcere che si ottengono con costituzione di nuove carceri o liberando quelle esistenti. Non dando avvio a queste strutture intermedie si rischia svanire il precetto della nuova legge che vuole tutti in carcere o far riferimento , come sempre, alle famiglie come contenitore surrogativo al carcere”.

Quindi si aprirebbe un nuovo fronte che coinvolge il privato sociale?

“Assolutamente si! Il ricorso alle pene brevi rappresenta, per l’area giuridica europea, un pilastro importante del sistema sanzionatorio penale, anche se chiaramente è un sistema totalmente disfunzionale perché non rieduca, non intimidisce, non previene. Io proporrei la creazione di Case Giustizia per l’esecuzione delle Pene Brevi, con una presa in carico dell’Ente Locale, gestite dal privato sociale con la presenza, esterna al contesto, per i compiti propri, della polizia penitenziaria. Con questo progetto si avvierebbero strutture intermedie di tipo contenitivo che facciano da ponte tra la struttura carcere e situazioni in libertà, con una gestione affine alle attuali comunità terapeutiche, ma con funzioni e compiti differenti”.

Come verrebbero gestite queste Case Giustizia?

“La gestione di Case Giustizia avverrà con le stesse modalità praticate per le comunità per tossicodipendenti, con accoglienza riservata a detenuti con scarso indice di pericolosità (oggi sicurezza attenuta). Nella Casa Giustizia verranno attivati percorsi di accompagnamento /inserimento per lavori socialmente utili e attività di pubblica utilità previsti dalla vigente normativa, di persone detenute, a basso indice di pericolosità ammesse a benefici di legge, in parte impediti per assenza di un valido contesto esterno di accoglienza che permettono di godere di una permanenza, sia continuativa che limitata, fuori del carcere. Inoltre si potrebbe qui usufruire di misure alternative oggi precluse proprio per luoghi capaci ci accogliere che non sia solo la famiglia, da sempre considerata unica alternativa al carcere”.

Come si creerebbe questo contesto esterno?

“Con la costituzione di agenzie per il lavoro socialmente utile e attività di volontariato sociale, con il compito di mettere in contatto richiesta ed offerta di lavoro. Ribadisco la differenza tra lavoro di pubblica utilità e attività se andrebbe a cadere sotto la legislazione del lavoro e attività di pubblica utilità, che cadrebbe sotto la normativa che regola il volontariato.
Sarebbero agenzie private rivolte ad attività effettive che hanno per oggetto la riparazione sociale e non l’inserimento lavorativo, per detenuti con basso livello di pericolosità sociale. Mi permetto ricordare che il concetto ripartivo e di riappacificazione sociale nasce, per quanto io sappia, coi proprio nel carcere detenuti terroristi dissociati sia uomini che donne, con avvio di un corso per OS da me promosso firmatari gli stessi detenuti”.

Non considera queste nuove strutture un costo aggiuntivo per il pubblico?

“Il costo più oneroso per lo Stato è la recidiva. Mentre l’inserimento, rappresenta sempre una fonte di guadagno in quanto il contrasto al crimine chiama sempre un aumento di mezzi e operatori che attuino il contrasto. Deferentemente una persona inserita, oltre che essere autosufficiente e ossequiosa alle leggi, è di aiuto verso il contesto che l’ ha aiutata”.

Quindi ritiene che spendere in aiuto sia sempre vantaggioso?

“Nell’esecuzione di una pena direi proprio di si, in quanto appagherebbe il contesto sociale nella sua richiesta di sicurezza , di dare significato alle normative punitive in quanto il ritardare o il non punire favorisce il concetto che l’illecito divenga col tempo lecito come dimostrano i recenti fatti di cronaca criminale”.

Per concludere cosa intende suggerire?
“Che i Sindaci si pongano per primi come fautori di questo progetto di pena utile, che è al contempo sicurezza per il loro territorio e numero minore di ommissori/delinquenti vaganti per il loro comune. Integrare ed educare vale sia per l’ aspetto economico, sociale, morale. Infatti restituisce il duplico per i cittadini, e per i credenti il centuplo!”

Oltre il Carcere_ pieghevole

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