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Cani gatti e

La buona a(do)zione

Quando la coppia scoppia: a chi viene affidato l’animale d’affezione?

L'ordinamento giuridico italiano non prevede una norma di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione o divorzio dei coniugi o dei conviventi.

Nel nostro nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione o divorzio dei coniugi o dei conviventi, nonostante siano sempre più in crescita i casi di litigio in cui gli ex coniugi o ex conviventi pretendano l’affidamento e la custodia dell’animale domestico che diviene oggetto di discordia.

Sovente capita che durante la relazione sentimentale la coppia adotti un animale d’affezione motivata dalle migliori intenzioni oppure può capitare che l’uno dei due già detenesse l’animale che nel corso della convivenza viene però accudito e amato da entrambi.

Nell’incertezza normativa che indichi l’equo principio da seguire allorché la coppia scoppia, le parti si rivolgono al giudice per chiedere un provvedimento che affidi il conteso animale d’affezione all’uno o all’altro.

I Tribunali italiani sono così intervenuti a sancire i principi giuridici per l’affidamento del cane e significativa è la recente pronuncia del Tribunale di Roma (sentenza 12 – 15 marzo 2016, n. 5322) intervenuto a dirimere la controversia fra due ex conviventi: tramite atto di citazione, lei rappresentava che nel corso della relazione di convivenza aveva adottato un cane, iscritto a suo nome all’anagrafe canina con regolare microchip; interrotta la convivenza, portava con se l’animale d’affezione che faceva vedere a lui per alcune ore al giorno; un giorno acconsentiva alla richiesta di lui di tenere con sé il cane, nella propria casa di campagna, per il fine settimana; da quella data, lui le negava il cane. Lui, al contrario, dichiarava di essersi sempre occupato del cane, sottoponendolo alle necessarie cure e controlli sanitarie, anche a seguito dello scioglimento della convivenza.

Seguendo l’orientamento del Tribunale di Foggia e di Cremona, il Giudice capitolino osservava che “in assenza di una norma di riferimento” vada applicata “la disciplina riservata ai figli minori” privilegiando l’interesse materiale-spirituale-affettivo dell’animale e così accertato l’affetto dell’animale ad entrambe le parti con le quali si era abituato a vivere a periodi alterni e condividendo abitudini di vita diverse, disponeva l’affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento (cibo, cure, ecc.).

Questa pronuncia appare sancire un principio equo e rispettoso di tutte le parti (lui-lei-animale) ed anticipa l’auspicata approvazione di una proposta di legge vorrebbe introdurre nel codice civile, l’art. 455-ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) che recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

Sottolineo come la predetta modifica normativa sia pienamente apprezzabile in quanto dispone che ai fini dell’affidamento non assume rilevanza l’intestazione formale dell’animale ma bensì il legame che il nostro amato animale in quanto essere senziente ha instaurato nell’intero nucleo familiare.

*Avvocato del foro di Bergamo, con studio in via Scotti 6 a Bergamo.
Consulente legale di ENPA sez. di Bergamo

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