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Decreto dignità: novità per il mondo del lavoro e per i contratti a termine

Da domenica è in vigore. Cambiamenti inparticolare sui contratti a tempo determinato, sui contratti di somministrazione e un incremento dell’indennità che il datore di lavoro sosterrà in caso di licenziamento illegittimo.

Il Decreto Dignità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018 ed in vigore dal 14 luglio 2018, prevede delle misure urgenti che apportano delle modifiche, tra le altre cose, in materia di lavoro. In particolare, sui contratti a tempo determinato, sui contratti di somministrazione e un incremento dell’indennità che il datore di lavoro sosterrà in caso di licenziamento illegittimo.

Per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato le principali novità si hanno sia per i nuovi contratti a tempo determinato che per le proroghe ed i rinnovi di contratti a termine già in corso. Si ha una riduzione della durata massima dei contratti avvenuti tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, passando dai 36 mesi ai 24 mesi.

Tali contratti della durata di massimo due anni possono essere stipulati, ad esclusione dei lavoratori stagionali, alla condizione che vi sia la presenza di una delle seguenti causali:

– Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;

– Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Qualora il contratto a termine superi il limite dei 24 mesi si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Perché la causale sia considerata valida deve risultare da atto scritto (nel contratto di assunzione o di proroga).

Vi è poi la possibilità di stipula di un contratto a termine di durata massima di 12 mesi “acausale” che non deve essere vincolato da motivazioni specifiche. Pertanto, se il datore di lavoro volesse prorogare il contratto senza obbligo di causa per un ulteriore periodo rispetto ai 12 mesi, il contratto a termine avrebbe efficacia solo alla presenza di una delle causali sopra descritte.

Altra novità in materia di contratto a termine è la diminuzione delle proroghe nel contratto. Si passa infatti dalle precedenti cinque proroghe ad un massimo di quattro volte nell’arco dei 24 mesi totali. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla decorrenza dell’ulteriore proroga.

La disciplina del contratto a termine si estende anche ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con la sola esclusione del numero complessivo di contratti a tempo determinato e al diritto di precedenza.

Con le novità sui contratti a termine si evidenzia anche l’inasprimento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per ciascun rinnovo pari a 0,5 punti percentuali oltre al contributo aggiuntivo già dell’1,40%.

Per le aziende entra in campo un ulteriore aggravio di costi nell’eventualità che vi sia un licenziamento di un dipendente e che tale licenziamento sia stato dichiarato illegittimo. Il giudice potrebbe condannare in questo caso il datore di lavoro al pagamento di una somma non inferiore a sei mensilità (precedentemente quattro) e non superiore a trentasei mensilità (in precedenza ventiquattro).

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