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L'avvocato laura gargano

Divorzio, l’assegno in base al tenore di vita, ma non solo: “Decisione di buon senso”

La matrimonialista di Bergamo commenta la sentenza della Corte di Cassazione: "I matrimoni, come i divorzi, non sono tutti uguali: per queste ragioni il giudice dovrà valutare caso per caso”

Il “tenore di vita” di cui si è goduto durante il matrimonio torna a essere UNO dei parametri da seguire nella decisione dell”assegno in caso di divorzio. Così si è espressa la Corte di Cassazione, “con una decisione di buon senso, che vede la verità nel mezzo – commenta Laura Gargano, avvocato matrimonialista del foro di Bergamo -. Perché è vero che non devono essere agevolati episodi di mogli/mariti parassiti, ma non si può prescindere da una valutazione della storia familiare nel suo complesso”.

Dopo la discussa sentenza Grilli (del 2017), che aveva escluso il parametro del “tenore di vita” per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, i giudici, riuniti a Sezioni Unite, ribaltano quindi il criterio di determinazione delle cifre dovute all’ex coniuge.

Nella sentenza depositata mercoledì 11 luglio, la Corte stabilisce che ai fini del riconoscimento “si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”.

Non solo, si dovrà anche tener conto del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare, finanziario e non, sulla base del fatto che tale apporto costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio. “È necessario infatti – prosegue l’avvocato Gargano – considerare le caratteristiche di ogni caso: ad esempio se il coniuge ha dato un contribuito essenziale alla vita familiare, se l’età del soggetto è tale da consentire o meno l’età una facile reintroduzione del lavoro dopo il divorzio”.

Una decisione che si ispira ai principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che caratterizzano il rapporto tra marito e moglie, anche dopo il divorzio. Infatti, “lo scioglimento del vincolo – scrivono i giudici – incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.

I matrimonialisti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La Corte scioglie un annoso conflitto di giurisprudenza e chiarisce la funzione dell’assegno del coniuge, come di un mezzo assistenziale, compensativo e perequativo. “I matrimoni, come i divorzi, non sono tutti uguali: per queste ragioni il giudice dovrà valutare caso per caso”, conclude la matrimonialista di Bergamo.

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