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Un nuovo figlio? Papà in congedo obbligatorio: ecco come si fa

I giorni di permesso saranno usufruibili da parte dei papà mentre la madre sarà anch’essa in congedo di maternità

A partire dal primo gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2018 è previsto il riconoscimento per i padri lavoratori dipendenti di fruire di 4 giorni di congedo obbligatorio per la nascita del figlio e di 1 giorno di congedo facoltativo, le stesse giornate spettano anche a favore di papà di figli affidatari o adottivi. I padri lavoratori possono godere di tali permessi sino al 5° mese di vita del figlio o di adozioni o affidamenti.

Questi giorni di permesso saranno quindi usufruibili da parte dei papà mentre la madre sarà anch’essa in congedo di maternità. Il papà avrà infatti diritto ai 4 giorni obbligatori indipendentemente dal congedo della madre, in quanto questi giorni di permesso sono in aggiunta al congedo della madre. Solamente il giorno di congedo facoltativo riduce quello spettante alla madre.

Tali permessi possono essere usufruiti anche in modo non continuativo. Requisito indispensabile per godere dei permessi è essere lavoratore dipendente. Al padre verrà indennizzato per ogni giorno di assenza l’equivalente di un giorno di retribuzione e questa indennità viene erogata totalmente dall’INPS.

Il lavoratore comunicherà al proprio datore di lavoro per iscritto i giorni di assenza per usufruire del congedo obbligatorio e/o facoltativo con almeno 15 giorni di anticipo, se i giorni di permesso vengono richiesti in coincidenza della nascita del figlio si calcolerà la richiesta in base alla data presunta del parto. Il datore di lavoro anticiperà in busta paga al lavoratore i giorni di congedo che saranno successivamente portati a conguaglio dal datore di lavoro con il versamento dei contributi.

I giorni indennizzati dall’INPS sono utili alla copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Si ricorda che la Legge n. 92/2012 aveva previsto, in via sperimentale per gli anni 2013,2014 e 2015, l’istituzione di un beneficio in favore dei padri lavoratori dipendenti a seguito della nascita del figlio, pari ad un giorno di congedo obbligatorio e due giorni di congedo facoltativo. Per l’anno 2016, era stato poi prorogato il congedo prevedendo l’aumento da un giorno a due per il congedo obbligatorio e lasciando inalterati i due giorni di congedo facoltativo. Per l’anno scorso il padre aveva diritto a due giorni di congedo obbligatorio e sino a due giorni di congedo facoltativo, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017. Così con il 2018 i giorni di congedo obbligatorio salgono a 4 e diminuisce il congedo facoltativo ad un solo giorno.

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