La nuova circolare fornisce una definizione di “contratto di locazione breve”. Viene infatti chiarito che con tale locuzione ci si riferisce ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
Giovedì 12 ottobre è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare numero 24/E con la quale vengono forniti i chiarimenti in merito al regime fiscale delle locazioni brevi, regolate dell’art. 4 DL 24 aprile 2017 n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.
DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE BREVE
La circolare fornisce una definizione di “contratto di locazione breve”. Viene infatti chiarito che con tale locuzione ci si riferisce ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario sempre nel limite di 30 giorni.
Oltre a ricordare che i contratti indicati dalla norma sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche, la circolare fa presente che la disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.
TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE
Un paragrafo è invece dedicato all’identificazione della tipologia dell’immobile rientrante nella normativa. Si prevede infatti che gli immobili situati in Italia posti in locazione debbano essere a destinazione residenziale (finalità abitative). La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione (Cfr. Circ. n. 26/E/2011).
ULTERIORI SERVIZI OFFERTI
Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche.
REGIME FISCALE
Richiamando l’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la norma prevede che il reddito derivante dai contratti di locazione breve possa essere assoggettato, per opzione del locatore, all’imposta sostitutiva (“CEDOLARE SECCA”) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.
INTERMEDIARI COINVOLTI
Infine, buona parte della circolare è dedicata alla normativa applicabile ai contratti stipulati tramite intermediari riferendosi con tale termine anche ai soggetti che attraverso la gestione di portali on line mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell’articolo 4, gli intermediari sono tenuti ad effettuare determinati adempimenti in relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017. In particolare:
• se intervengono nella stipula del contratto, devono comunicarne i relativi dati e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
• se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla circolare pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivi
o+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n.+24+del+12+10+2017/Circolare+n.+24+del+12-10-
2017.pdf


