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Conferenza donne pd

“Un risarcimento economico non può estinguere il reato di stalking”

Le conseguenze dello stalking non possono essere cancellate tramite una semplice offerta monetaria, occorre escludere questo grave reato dalle ipotesi estinzione in caso di risarcimento del danno previste dalla recente riforma del codice penale. E' quanto chiede la Conferenza delle Donne Democratiche di Bergamo in un documento trasmesso al Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

La Conferenza Provinciale delle Donne PD di Bergamo ha esaminato le conseguenze della recente riforma del codice penale sul reato di stalking, con particolare riferimento all’articolo 162 ter – che
prevede la possibilità di estinzione del reato in caso di risarcimento del danno per tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione. Lo sostengono Romina Russo Coordinatrice della Conferenza delle Donne Democratiche di Bergamo e Laura Rossoni, Responsabile dipartimento giustizia Pd Bergamo, che firmano un documento trasmesso al Ministro della Giustizia Andrea Orlando chiedendo al Ministro della Giustizia una modifica legislativa e l’introduzione di una norma che vieti il ricorso a metodi alternativi nei casi di violenza di genere.

Il reato di stalking o meglio atti persecutori è stato introdotto nel nostro ordinamento nel febbraio 2009 ed è disciplinato dall’art. 612 bis c.p. che prevede la procedibilità a querela eccetto alcuni casi in cui la querela è irrevocabile o si procede d’ufficio. La querela è irrevocabile nel caso di “delitto di stalking che si realizza attraverso minacce gravi e reiterate”.
A queste ipotesi, si aggiungono i casi di stalking verso un/una minore o una persona con disabilità o connessi ad altri delitti puniti d’ufficio (per esempio un episodio di lesione con oggetto contundente o che provoca una malattia superiore a 20 giorni che si inserisce in un contesto di stalking) o al caso di stalking reiterato a seguito di ammonimento del questore ( art. 8 comma IV L 1129/13).
In questi casi, quindi, l’art. 162 ter c.p. non si applica. L’art. 162 ter c.p. si applica, invece, all’ipotesi di stalking a querela disciplinata dall’art. 612 bis primo comma c.p.. In questa ipotesi, tramite risarcimento del danno con un’offerta ritenuta congrua dal Giudice si otterrebbe l’estinzione del reato. È evidente che tale circostanza abbia creato allarme e stupore proprio in un momento storico in cui la violenza sulle donne è divenuto un fenomeno strutturale all’interno della società italiana.

Centri antiviolenza e Cgil, Cisl e Uil, con un documento unitario, hanno infatti denunciato un drastico indebolimento della normativa contro lo stalking. Di certo lo stalking non è stato depenalizzato: è un reato e tale rimane anche dopo la riforma, però rendere possibile l’estinzione del reato mediante condotte riparatorie e risarcimento del danno riduce la tutela della vittima o quantomeno la percezione di essa.
Tecnicamente poi, in merito all’applicazione della riforma, si pongono diversi interrogativi:
— per quante volte può essere concesso il beneficio della condotta riparatoria?
— Deve essere sentita la vittima?
— L’audizione della vittima è prevista solo nella fase di verifica del risarcimento al fine della dichiarazione dell’estinzione del reato?
— e quale è la misura della congruità dell’offerta?
— Il Giudice è obbligato a dichiarare l’estinzione solo in base alla valutazione della congruità dell’offerta?

Uno dei punti contestati è che la vittima venga estromessa dalla decisione del Giudice e che venga sentita solo in fase di “verifica” dell’avvenuto risarcimento.
L’audizione della vittima è un aspetto da non sottovalutare perché si avrebbe almeno la garanzia dell’avvenuto risarcimento e potrebbe costituire l’occasione per mettere davvero la vittima e i suoi bisogni al centro.
E ancora:
— Ma quanto vale la sofferenza di chi è perseguitata uno stalker?
— Quale condotta riparatoria potrebbe essere considerata valida per eliminare il grave stato d’ansia o di paura della vittima?
— E come valuteranno i giudici se le “conseguenze dannose e pericolose sono state eliminate”?

Il Ministro della Giustizia Orlando ha raccolto le preoccupazioni delle associazioni e, nel rispondere all’interrogazione dell’On. Pia Locatelli, ha dichiarato, anche al fine di evitare prassi applicative
che conducano ad una monetizzazione del reato, di essere “aperti a modifiche normative che potranno essere orientate alla previsione di un ampliamento dei casi di procedibilità d’ufficio per lo stalking o a definire chiaramente le ipotesi di minore gravità”.

LA RICHIESTA
La Conferenza delle  Donne del PD di Bergamo – tramite questo documento – visto l’aggravarsi del fenomeno della violenza di genere, chiede l’introduzione di strumenti che rendano sempre più efficaci le tutele per le vittime. La Conferenza chiede altresì chiarimenti e risposte agli interrogativi suesposti. Riteniamo che l’applicazione della riforma al reato di stalking potrebbe avere come conseguenza quella di mitigare il potere di dissuasione della denuncia e, come dichiarato dal Ministro, potrebbe portare, nella prassi applicativa, ad una monetizzazione del reato.
Tenuto conto altresì che quando le donne scelgono di denunciare, ricorda DiRe, “il principale interesse che le muove non è certamente quello di ottenere il risarcimento del danno patito ma quello di far cessare al più presto la persecuzione che stanno subendo e vedere riconosciuta, attraverso il giudizio, la pericolosità della condotta denunciata e il diritto di vivere libere da questi comportamenti ossessivi che ne limitano le scelte di vita”.

Sappiamo dell’importanza che rivestono cultura e sensibilizzazione nel contrasto ai femminicidi e alla violenza sulle donne, e tale riforma potrebbe dare un segnale opposto ossia un indebolimento delle misure di contrasto alla violenza di genere.
Alla luce delle riflessioni svolte, chiediamo al Ministro della Giustizia che si preveda l’esplicita esclusione del reato di stalking dalla previsione normativa anche mediante una norma che vieti il ricorso a metodi alternativi nei casi di violenza di genere. In ogni caso, chiediamo che il Ministro dia seguito all’intento dichiarato di apertura a modifiche legislative anche con il coinvolgimento delle associazioni/organismi che si occupano della violenza di genere, affinché non si abbassi la soglia di attenzione del legislatore in ordine a questo grave fenomeno. Ciò nell’ottica del complessivo rafforzamento delle norme a tutela delle donne che devono essere al centro della politica del Governo.

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