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Adiconsum

La denuncia: “Cambiare banca, che fatica e che costi, nonostante la legge”

L'Associazione dei consumatori segnala difficoltà anche a Bergamo. Mina Busi: Pper legge, pratica da assolvere in 12 giorni e gratis”.

“Ci sono sportelli, anche a Bergamo, che creano difficoltà ai clienti a far spostare da un conto corrente a un altro gli addebiti delle utenze. Succede, naturalmente, per la paura che il cliente arrivi a chiudere definitivamente il conto”.

Adiconsum Bergamo, ha già avuto modo di incontrare consumatori che lamentano le difficoltà messe in essere dalle banche a attuare la “portabilità dei conti correnti”, sistema in vigore da oltre 5 anni e dal 13 giugno scorso arricchita di norme che completano la disciplina dei servizi di pagamento a richiesta del consumatore. “Eppure – dice Mina Busi, presidente bergamasca dell’associazione consumatori della Cisl -, per legge la portabilità deve essere assicurata entro 12 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, senza costi. La portabilità del conto corrente dà diritto al consumatore di trasferire i servizi di pagamento e il saldo sul nuovo conto”.

Le resistenze degli istituti di credito andavano messe nel conto, ma Adiconsum consiglia di lasciare l’intera operazione in carico al nuovo operatore, “che assume la responsabilità di attuare il trasferimento nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con la collaborazione del vecchio operatore e vale anche come autorizzazione all’esecuzione del trasferimento dei servizi a pagamento”.

“Il diritto al trasferimento in tempi certi e l’assenza di spese per il servizio oltre a permettere la comparabilità tra le diverse offerte dei vari Istituti di credito presenti sul mercato, favorisce la competizione e la possibilità di usufruire di prodotti più convenienti per i consumatori. Ci si aspetta che le Banche diano informazioni chiare e forniscano al consumatore tutte le indicazioni di cui ha bisogno per ottenere un efficiente trasferimento dei servizi di pagamento. Ma le cose non sono sempre così semplici: anche quanto il trasferimento risulta appoggiato sul nuovo conto, gli addebiti non passano anche in presenza della necessaria capienza economica, la Banca subentrante sostiene di essere a posto ma il problema resta e come è già capitato il consumatore è costretto a prendere contatto con i vari gestori per comunicare il nuovo Iban. Un servizio quindi che non è ancora ben operativo e i vari soggetti si rimpallano le responsabilità”.

In caso di ritardi nel trasferimento è previsto un indennizzo in favore del consumatore, nella misura di 40 euro, maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente sul conto di pagamento. La legge prevede che questa somma sia corrisposta al consumatore “senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora”.

Se a seguito del reclamo si è insoddisfatti, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario.

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