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Modello F24 telematico: come cambia per persone e titolari di partita Iva

Molti i cambiamenti e le novità, soprattutto dal punto di vista degli adempimenti che sono entrati o entreranno in vigore in momenti diversi, introdotti dal Decreto Legge 193/2016 convertito nella legge 225/2016.

Il Decreto Legge 193/2016 convertito nella legge 225/2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, ha introdotto molti cambiamenti e molte novità, soprattutto dal punto di vista degli adempimenti che sono entrati o entreranno in vigore in momenti diversi. Alcune dall’1 gennaio 2017, altre da marzo o aprile ed altre ancora sono entrate in vigore il giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta della Legge.

Un adempimento che rientra in quest’ultima casistica è rappresentato dall’F24 telematico e dalle sue regole di presentazione. Dal 3 dicembre 2016 è quindi possibile presentare, per le persone fisiche non titolari di partita IVA (i privati) i modelli F24 per il pagamento secondo le nuove regole.

LE VECCHIE REGOLE

Fermo restando l’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico per i titolari di P. IVA, il DL 66/2014 aveva introdotto per i soggetti privati persone fisiche regole restrittive per il versamento degli F24.

Le persone fisiche infatti dovevano presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate (fisconline) o tramite un intermediario abilitato Entratel (es. professionista) o utilizzando i servizi di remote banking messi a disposizione dagli istituti postali e di credito nei seguenti casi:

1. F24 con saldo finale a zero (con presenza di un debito compensato con un credito di pari importo);
2. F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione (con presenza di un debito ma compensato solo in parte con un credito);
3. F24 con saldo finale superiore a euro 1.000 senza compensazione.

In tutti gli altri casi il contribuente poteva procedere con la presentazione cartacea del modello F24 presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari per la riscossione. I requisiti che dovevano sussistere contemporaneamente per permettere la presentazione cartacea erano:
• Saldo a debito
• Senza compensazione
• Inferiore ad euro 1.000

LE NUOVE REGOLE

Con l’art. 7 quater, co. 38 del DL 193/2016, viene abrogata la regola del punto 3 di cui sopra. Fermo restando l’obbligo di presentazione telematica secondo la vecchia regola per il modelli F24 con compensazione totale o parziale, sarà possibile presentare in forma cartacea F24 per importi superiori ad euro 1.000.

PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Non è stata introdotta alcuna novità con l’obbligo quindi di presentazione telematica.

 

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