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La sentenza

Graduatorie Asl, il Tar dà ragione di medici del Simet di Bergamo

Nell'ottobre del 2013 l'Asl Bergamo, nell'emanare l'avviso pubblico per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale, propone al Comitato Aziendale una modifica dei criteri di priorità nella suddetta graduatoria. I medici del Simet presentarono ricorso e hanno visto riconosciuto il loro diritto.

Nell’ottobre del 2013 l’Asl di Bergamo, nell’emanare l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale, inaspettatamente propone al Comitato Aziendale una modifica dei criteri di priorità nella suddetta graduatoria: i medici durante la frequenza del Corso di formazione specifica in Medicina Generale invece di essere inseriti con gli altri specializzandi nell’ultima fascia, sono inseriti, con un bel balzo, in una fascia che precede i medici già incaricati anche da diversi anni e che non hanno un rapporto di lavoro dipendente o una borsa di studio.

Nonostante Intesa Sindacale (Cisl Fp Cgil – Simet – Sumai) abbia fatto rilevare che tale proposta contraddice quanto attuato negli anni precedenti e violi le normative di legge ed l’Accordo collettivo nazionale vigente, viene approvata con il voto favorevole di Fimmg e di Snami. Valutata la gravità di questa decisione i medici del Simet assistiti dall’avvocato Maria Grazia Tinarelli, hanno presentato ricorso al Tar.

L’ Asl, già a giugno per incarichi di 4 mesi e successivamente a ottobre 2014 per la graduatoria valida nel 2015, è ritornata sui suoi passi ripristinando i vecchi criteri di priorità.

Il 4 dicembre si è tenuta l’udienza e successivamente il Tar di Brescia si è pronunciato accogliendo il ricorso.

La sentenza del Tar ha evidenziato che:

a) Il comma 11 dell’art. 19 della legge 448 del 2001 fissa in modo chiaro il principio secondo cui i medici che frequentino corsi di specializzazione debbano essere considerati come ultima risorsa disponibile;

b) Per le assunzioni finalizzate alle sostituzioni l’Amministrazione è tenuta ad applicare criteri di razionalità e logica e tali criteri non sembrano essere stati rispettati.

“Questa Sentenza consentirà così di sgombrare il campo da equivoci o libere interpretazioni nelle applicazioni della normativa – commenta il dott. Giancarlo Testaquatra del Simet – In barba alla Legge 448/2001 (Titolo III, art.19 c.11), da noi più volte richiamata, si consentiva ai Medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale di scavalcare tutti gli altri aventi diritto a lavorare nel Servizio di Continuità Assistenziale (un solo giorno di frequenza del corso fa scavalcare chi lavora da 10 anni nel Servizio…sic!). Il bando che abbiamo impugnato avrebbe consentito ad un drappello di Medici, un salto da canguro di almeno 120 posizioni!”.

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