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Le motivazioni

“scommesse sicure, Padova-Atalanta era combinata”

Ascoli penalizzato, ecco le motivazioni. L'Atalanta ?? coinvolta di striscio, ma alcuni passaggi delle delibere sono utili a capire i ragionamenti fatti dai giudici.

Le motivazioni della Corte di giustizia federale sulla sentenza di secondo grado del processo calcioscommesse stanno uscendo a rate. Stamattina, giovedì 22 settembre, sono state rese note quelle relative all’Ascoli (penalizzato di 6 punti) e al calciatore Vincenzo Sommese (5 anni di squalifica con preclusione). L’Atalanta, in queste posizioni, è coinvolta di striscio, ma alcuni passaggi delle motivazioni sono utili a capire i ragionamenti fatti dai giudici. Per esempio, la responsabilità oggettiva dell’Ascoli, comunque danneggiata dai comportamenti di Sommese e Micolucci, viene così motivata: "Occorre rilevare che la responsabilità oggettiva tutela non semplicemente l’interesse di questo o di quel sodalizio per cui, in caso di attività illecita in danno di una società, questa possa dirsi, in quanto danneggiata, non attinta da alcuna responsabilità, ma piuttosto l’interesse generale di tutti i soggetti consociati a che le competizioni agonistiche si svolgano secondo le regole vigenti, sicchè le operazioni illecite, non importa a vantaggio o a danno di chi, determinano comunque una alterazione del corretto svolgimento delle attività e sono, quindi, fonte di responsabilità diretta per gli agenti, presunta, od oggettiva come è in questo caso, per le società di appartenenza". Nella parte riguardante Sommese, si parla anche di Atalanta-Padova e della convinzione dei giudici che anche quella partita, per la quale non sono stati trovate prove concrete, sia stata combinata: "In ordine, poi, alla gara Padova-Atalanta del 26 marzo 2011, risulta agli atti una telefonata del 24 marzo tra Pirani e Sommese nel corso della quale quest’ultimo comunicava al suo interlocutore che le quote delle scommesse stavano crollando e, soprattutto, chiedeva informazioni a proposito di un effettivo aggiustamento della gara. Non si tratta, quindi, di una semplice discussione sulle quote alle quali è proposta la partita, e questo per un tesserato sarebbe già un illecito, ma di un concreto interessamento, evidentemente valutabile su di un diverso piano, ad una scommessa sicura essendo la partita stessa “combinata”. E viene da chiedersi come il Sommese, il quale ha negato addirittura di fare semplici scommesse, potesse sapere che la gara in questione era oggetto di interessi illeciti se non attraverso i suoi contatti con quel mondo al quale sostiene di essere estraneo". La Corte, infine, spiega che in un procedimento disciplinare come questo alle prove si può arrivare per deduzione (e questo passaggio ci sarà sicuramente anche nella parte riguardante Doni): "La prova di un fatto, specialmente in riferimento, come si è già detto, ad un illecito associativo può anche essere, e talvolta non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto dalla decisione di primo grado". Sommese "è conosciuto nell’ambiente come un accanito scommettitore, ed alla voce corrente che pure in una comunità ristretta riveste un certo valore probatorio, si aggiungono le esplicite dichiarazioni rese da tesserati sentiti nel corso delle indagini, Micolucci e Pirani. Dalle intercettazioni telefoniche, nonché dalla lettura di alcuni sms e’ emerso senza alcuna possibilità di dubbio che egli aveva regolari e continui contatti con il Pirani, uno dei principali organizzatori dell’associazione mirante ad alterare il risultato delle gare allo scopo di ottenere cospicue vincite con le scommesse effettuate".

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