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Cani gatti e

La buona a(do)zione

Un gatto morto, due salvati in extremis: cosa rischiano gli autori delle violenze?

I tre recenti casi di animalicidio a Cenate Sopra, Trescore ed Endenna di Zogno sono la dimostrazione della drammatica attualità del fenomeno in Bergamasca: ecco cosa prevede il nostro codice penale.

Tre notizie ravvicinate di violenze barbare contro altrettanti gatti: uno, a Trescore, è morto per i violenti colpi subiti al capo dopo che lo stesso era già sopravvissuto un anno fa a un tentativo di impiccagione; due, a Cenate Sopra e Zogno, sono stati salvati grazie al pronto intervento dei veterinari.

Tre casi che fanno sorgere spontaneo un quesito: cosa rischiano gli autori di questi gesti? Una lettrice, approfittando della rubrica “L’esperto risponde” (basta inviare una mail a bergamonews@gmail.com), inserita in una più ampia campagna di sensibilizzazione lanciata da Bergamonews e Enpa Bergamo, ce lo ha chiesto.

“Avvocato, leggendo le notizie degli ultimi giorni sui maltrattamenti animali di Zogno, Cenate Sopra e Trescore mi chiedo: se individuati, cosa rischiano gli autori di questi gesti? Quanto incide, per un’eventuale condanna, la modalità cruenta?” (Greta C.)

“Gentilissima lettrice, grazie per la sua domanda che mi permette d’intervenire sui recenti e sconcertanti eventi accaduti nella provincia bergamasca in un lasso di tempo brevissimo.

Mi riferisco al gatto trafitto da una freccia a Cenate Sopra, ad un altro ucciso a Trescore nonché al tentativo di uccisione di una gatta a Endenna di Zogno.

Si tratta di episodi di inaccettabile violenza nei confronti degli animali e tutti i tre costituiscono comportamento delittuoso di animalicidio, reato previsto e punito dall’art. 544 bis del Codice Penale che sancisce: ‘chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale’ è punito con la pena della reclusione in carcere da un minimo di quattro mesi ad un massimo di due anni.

Gli articoli 544 bis c.p. e seguenti del codice penale definiscono i reati di uccisione, maltrattamento, spettacoli non autorizzati e combattimenti tra animali e sono stati introdotti con la legge n. 189/2004 ‘Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” che ha modificato ed inasprito la precedente previsione normativa’.

L’art. 544 bis (Uccisione di animali) tutela il bene-giuridico della vita dell’animale e dal sentimento che ogni persona umana nutre verso gli animali e ricomprende ogni essere vivente appartenente al genere animale, senza distinzione tra animali d’affezione, domestici o selvatici, tra vertebrati ed invertebrati. 

Il reato di uccisione di animali è un reato a forma libera in quanto l’evento morte può essere cagionato attraverso le più varie modalità della azione dell’uomo, quali quelle poste in essere recentemente ovvero trafiggimento con freccia, distruzione mandibola con arma da fuoco, impiccagione dell’animale con filo di ferro intorno al collo.

La condotta delittuosa può essere costituita sia da un’azione sia da un’omissione (es. dopo l’investimento dell’animale, impedire che venga prelevato per sottoporlo alle cure necessarie). L’evento morte è il momento consumativo di tale delitto ed è punibile anche nella forma di semplice tentativo.

L’art. 544 bis c.p. sancisce la punibilità dell’uccisione di animale posta in essere con crudeltà e senza alcuna necessità, ovvero per il puro gusto di uccidere (cd. animus et voluntas necandi).

Per crudeltà viene intesa l’uccisione causata con modalità o per motivi che urtano la sensibilità umana, mentre per assenza di necessità s’intende la condotta posta in essere senza l’esigenza di soddisfare un bisogno umano o in mancanza di fini produttivi legalizzati.

Gli eventi di animalicidio purtroppo non diminuiscono e non devono essere sottovalutati in quanto molte volte sono l’anticamera di atti di violenza contro l’essere umano ed in particolare contro donne e minori, soggetti deboli, facilmente aggredibili come l’animale, anch’esso indifeso”.

*Cassazionista del foro di Bergamo – Responsabile Ufficio Legale Enpa sez Bergamo.

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