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Fisco Facile

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Per mezzo milione di metalmeccanici dell’artigianato ecco il contratto

Per quanto riguarda la parte economica l’accordo prevede un aumento salariale che va dai 42 Euro del 5° livello ai 54 euro del 1° livello.

È stato rinnovato in data 24 aprile 2018 tra le Associazioni degli artigiani e le delegazioni delle organizzazioni sindacali Fim-Fiom-Uilm, il contratto nazionale dei lavoratori metalmeccanici dell’artigianato, dopo ben tre anni di ritardo. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2018, sia per la parte economica che per quella normativa. Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Un contratto che interessa 500.000 lavoratrici e lavoratori e 250.000 aziende, la cui parte normativa era scaduta il 31 dicembre 2012, mentre per quella economica era stato sottoscritto un accordo ponte per una parziale copertura degli anni 2013 e 2014. L’intesa raggiunta riguarda molte parti del contratto, a partire dalla sfera di applicazione, fino a tutta la parte normativa, all’orario di lavoro e alla parte economica.

Per quanto riguarda la parte economica l’accordo prevede un aumento salariale che va dai 42 Euro del 5° livello ai 54 euro del 1° livello. La prima tranche, pari a 22 euro per il quinto livello, viene erogata a giugno 2018; la seconda, pari e 20 euro, a settembre 2018. In aggiunta, è stata definita una tantum di 299 euro per i periodi pregressi, da erogare in due parti, con le mensilità di giugno e ottobre 2018, rispettivamente di 150 e 149 euro.

Inoltre, dal 1° settembre sono stati rivalutati i valori dell’indennità di trasferta a 35 euro giornalieri, l’indennità di reperibilità a 13 euro per le 24 ore e a 7 euro per le 16 ore.

È stata migliorata la regolamentazione dell’aspettativa non retribuita ai fini della conservazione del posto di lavoro per i lavoratori con malattie lunghe e gravi.

Sono state riviste alcune figure professionali (meccatronica, installazione e manutenzione di impianti, ponteggi e opere provvisionali) per tener conto dell’evoluzione produttiva del settore.

Infine, è stato introdotto l’orario plurisettimanale per fronteggiare le esigenze di carattere produttivo, con regime massimo di 45 ore e minimo di 35 settimanali, in alternativa all’esistente regime di 48 massimo e 32 minimo, nel rispetto della media annuale di 40 ore e con compensazione pari al 10% per le ore eccedenti le 40 ore settimanali.

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