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Nuovo contratto per metalmeccanici: arriva l’una tantum e a giugno l’aumento

L'accordo avrà una durata dal 2016 al 2019 e con prossima scadenza il 31 dicembre 2019 sia per quanto riguarda la parte economica che normativa

A fine novembre tra Federmeccanica, Assital, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è stata siglata l’ipotesi di accordo per il tanto atteso rinnovo del Contratto nazionale dei metalmeccanici ormai scaduto dalla fine del 2015.

Tale accordo avrà una durata dal 2016 al 2019 e con prossima scadenza il 31 dicembre 2019 sia per quanto riguarda la parte economica che normativa. Tale ipotesi, tra altre materie disciplinate, ha previsto per l’aspetto retributivo un incremento dei minimi contrattuali che verranno erogati ogni anno con il mese di giugno. Le parti si incontreranno a maggio di ogni anno per calcolare gli incrementi.

Il primo aumento dei minimi contrattuali si avrà con la mensilità di giugno 2017.

Altra novità di area retributiva prevista dal rinnovo è l’erogazione dell’una tantum. Infatti per i lavoratori che alla data del 1° marzo 2017 avevano in corso un regolare rapporto di lavoro è stata prevista l’erogazione di una somma una tantum pari ad 80 euro che è stata corrisposta con la mensilità di marzo 2017 e riproporzionata per coloro che sono stati assunti nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.

Con l’accordo attuativo del febbraio 2017  le parti hanno approfondito e dato esemplificazione della materia del welfare contrattuale, già prevista e disciplinata nell’ipotesi del 26 novembre 2016. Infatti per tutti i lavoratori del settore metalmeccanico in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio, si prevede l’erogazione di piani di benefit flessibili per importi massimi di 100, 150 e 200 euro rispettivamente per gli anni 2017, 2018, 2019.

Tali benefit possono, per esempio, corrispondere all’erogazione di servizi con finalità sociali (ricreazione, assistenza sanitaria o sociale, educazione e istruzione), possono ricomprendere somme o servizi volti all’assistenza di familiari anziani e non autosufficienti. A volte l’azienda opta, sentite le Rsu e a seconda delle esigenze e degli interessi dei lavoratori, all’offerta di beni o di servizi in natura non soggetti a regime fiscale né contributivo se di importo non superiore a 258,23 euro annui. Esempi di questi servizi o beni possono appunto essere buono spesa per generi alimentari o per acquisti vari o ancora dei buoni benzina.

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