Dopo la sentenza del Tar di Brescia, il Comune di Bergamo ha riformulato l’ordinanza con i nuovi divieti anti-gioco d’azzardo.
Lo scorso 8 marzo il Tar (LEGGI QUI) aveva considerato legittimo il provvedimento “anti-slot” adottato nel giugno 2016 dal Comune di Bergamo, respingendo tre dei quattro ricorsi avversi presentati dalle principali concessionarie di gioco del settore e dai tabaccai. L’innovazione del regolamento proposto dalla Giunta Gori stava sostanzialmente nell’introduzione di fasce orarie che disciplinavano gli orari di esercizio di “sale giochi, sale Vlt, sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo”: niente azzardo dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 negli esercizi prossimi a luoghi sensibili come scuole od oratori, banche, sportelli bancomat o compro oro, limiti alla reclamizzazione del gioco e delle relative vincite.
Nella battaglia contro la ludopatia, Palazzo Frizzoni si era scontrato anche con la Federazione Italiana Tabaccai, l’unica che aveva visto riconoscere le proprie ragioni davanti al giudice. Dei 4 ricorsi pendenti, infatti, il Comune era risultato vincente nei tre avanzati dalle concessionarie: eccepivano la regolarità dell’intervento e la proporzionalità delle misure, con particolare riferimento alle fasce orarie. Elementi che, invece, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia aveva giudicato legittimi, riconoscendo l’importanza dello studio preliminare al regolamento condotto dal Comune sull’incidenza del fenomeno del gioco d’azzardo sul territorio: i dati raccolti, secondo il giudice, erano sufficienti a giustificare il regolamento così come era stato formulato e rendevano proporzionali le limitazioni orarie consistenti in un quarto della giornata.
Nell’ultima ordinanza del 23 marzo il Comune, facendo proprie le indicazioni dei giudici, ha disposto che “gli orari del gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali); del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VL T – videolottery – sale SLOT); delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi; devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie: dalle 7,30 alle 9,30, dalle 12,00 alle 14,00, dalle 19,00 alle 21,00. Così come stabilito dal regolamento in applicazione del quale è adottata la presente ordinanza, sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, e bingo, per le motivazioni nello stesso regolamento indicate. Il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma di legge”.
© Riproduzione riservata
commenta