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Il parcheggio

Ex faunistico, ditta esclusa vince lo ricorso: nuovo ritardo

Il Tar di Brescia ha accolto il ricorso dell'impresa Cividini, esclusa dalla procedura di affidamento per carenza di requisiti, contro la Bergamo Parcheggi in merito ai lavori di costruzione del parcheggio interrato all'ex faunistico.

Nuovo intralcio per il parcheggio all’ex faunistico: il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ha accolto il ricorso presentato dalla Cividini Ing. & Co di Dalmine contro la Bergamo Parcheggi Spa che l’aveva esclusa dalla procedura di affidamento dei lavori di costruzione per carenza dei requisiti.

La Cividini, in qualità di mandataria della costituenda ATI con Ipogeo srl, Enzo Pesenti srl, Burigo Italo srl e Nitrex srl, aveva chiesto al Tar l’annullamento del provvedimento di esclusione dai soggetti invitati dalla Bergamo Parcheggi alla presentazione dell’offerta per la costruzione del parcheggio, la conseguente ammissione alla successiva fase della gara e il risarcimento del danno subito.

“Il casus belli”, ricostruito in camera di consiglio, “ha riguardato, nello specifico, al possesso del requisito di cui al punto P3, il quale ha ad oggetto un importo totale dei lavori eseguiti, negli ultimi 10 anni (2006-2015), per lavoro in terra con attività di abbattimento rocce o ammassi rocciosi mediante preminaggi con microritardi in prossimità di edifici abitati, per un importo minimo 45.000 euro, correlando il punteggio massimo di 20 punti a un fatturato pari o superiore a 500.000 euro. Nella formulazione dell’invito presentato dal raggruppamento formato da Cividini si è provveduto a dimostrare il possesso di esso imputandolo, inequivocabilmente, alla mandante Nitrex, che ha attestato di aver eseguito lavori corrispondenti alla tipologia descritta per un fatturato di euro 2.997.000”.

Bergamo Parcheggi aveva motivato l’esclusione per la mancanza di alcuni requisiti da parte di Nitrex ma gli stessi, ha evidenziato il Tribunale, erano posseduti da un’altra componente della ATI, la Pesenti.

“Considerato che nessuna disposizione di legge prevede che la stazione appaltante possa richiedere, per l’affidamento di un appalto di lavori, quale requisito necessario a pena di esclusione, l’aver particolari capacità, quale quella di dimostrare di aver eseguito un fatturato minimo riferito ad una specifica lavorazione tra quelle previste dal progetto, alla luce della normativa vigente e, comunque, in linea con lo spirito della novella sopravvenuta – spiega il TAR – l’interpretazione fatta propria dalla stazione appaltante non può ritenersi conforme alla legge”.

Sottolineata l’illegittimità dell’esclusione di ATI, dunque, il Tribunale ha accolto il ricorso della Cividini, annullato il bando e condannato la Bergamo Parcheggi al pagamento di tremila euro di spese di giudizio.

Un imprevisto che, inevitabilmente, avrà ripercussioni sul cronoprogramma previsto dall’Amministrazione Comunale di Bergamo che pensava di poter dare il via ai lavori, dopo la frana del 2008, già nel maggio del 2017.

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